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Frosinone-Palermo, ridotte ammenda e inibizione a Zamparini

Il caso La Penna: deliberato della Corte d’appello federale della Figc, che ha esaminato i ricorsi del presidente rosanero e del Palermo in merito al deferimento relativo alle dichiarazioni contro l’arbitro dopo la finale playoff

Ancora oggi sul Web si possono leggere i commenti pubblicati dai i tifosi di tutta Italia, e non tifosi rosanero che avrebbero potuto essere di parte, sulla partita Frosinone-Palermo e sul suo arbitraggio. Commenti espliciti su una delle pagine più vergognose del nostro calcio, pagina che si sarebbe dovuta cancellare alla luce di quanto è successo in campo, l’arbitraggio di La Penna e le determinanti “dimenticanze” dell’arbitro nel referto, oltre al rigore negato al Palermo. Fatti poi censurati anche dal Coni che ha rimandato indietro tutto alla Figc per fare applicare una pena adeguata e cioè l’art.17 con conseguente vittoria per il Palermo e sua promozione in serie A. Ma ancora si sta aspettando che le norme vengano applicate secondo Giustizia.

In pratica i ricorsi sono stati accolti in forma parziale, comportando una riduzione delle ammende al club (a titolo di responsabilità oggettiva) ed a Zamparini ed adesso, entrambe le parti dovranno pagare solo 5 mila euro di ammenda. L’inibizione di due mesi a carico di Zamparini è stata invece ridotta al periodo già scontato.

Questo il dispositivo:

“II COLLEGIO Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierluigi Ronzani, Dott. Luigi Caso – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria

2. RICORSO DEL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO (ALL’EPOCA DEI FATTI SOCIO E “PATRON” DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 5 E 5, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)

3. RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTÀ DI PALERMO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 640/1378 PF 17-18 GP/GT/VDB DEL 16.7.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 20/TFN del 28.9.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 li accoglie parzialmente e ridetermina le sanzioni come segue: – Sig. Zamparini Maurizio inibizione nei limiti del presofferto e ammenda di € 5.000,00; – US Città di Palermo SpA ammenda di € 5.000,00. Dispone restituirsi le tasse reclamo”.

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