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Palermo, il no al fallimento non fu pilotato

Depositate le motivazioni del provvedimento del Riesame di Caltanissetta che ha alleggerito la posizione dell’ex presidente rosanero Giovanni Giammarva

La decisione di respingere l’istanza di fallimento del Palermo ormai quasi un anno fa, era il 29 marzo del 2018, fu legittima. Non ci fu alcun patto corruttivo. La corruzione per la verità ci fu, ma fu impropria e non propria. A spiegare la differenza che non è solo linguistica è Riccardo Lo Verso in un articolo pubblicato su Live Sicilia che riporta le motivazioni del provvedimento del Riesame di Caltanissetta che ha alleggerito la posizione del giudice della sezione fallimentare del tribunale di Palermo Giuseppe Sidoti e dell’ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva.

Corruzione che ci fu – scrive Lo Verso – ma è stata derubricata da propria a impropria. Non è una mera questione linguistica ma sostanziale quella stabilita dal Tribunale del Riesame di Caltanissetta che ha derubricato in corruzione per esercizio della funzione e non per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio le accuse a carico di Giuseppe Sidoti, giudice della sezione fallimentare di Palermo, e dell’ex presidente della società rosanero Giovanni Giammarva. Da qui la decisione di ridurre da un anno a sei mesi la sospensione dalla funzione di magistrato per Sidoti e di esercitare funzioni direttive nelle persone giuridiche nei confronti di Giammarva. All’ex presidente del Palermo è stata invece revocata con effetto immediato la sospensione dalla professione di commercialista. Il Riesame piccona la ricostruzione dell’accusa secondo cui, il Tribunale aveva respinto l’istanza di fallimento perché Sidoti era stato corrotto con una serie di regalie: biglietti per le partite del Palermo, pass per parcheggiare la macchina e accedere alla sala Vip, incarichi per il fratello di una donna legata a Sidoti“.

L’indagine si basava fra gli altri elementi sulle conversazioni telefoniche intercettate fra Sidoti e uno dei legali del Palermo Francesco Paolo Di Trapani. Secondo l’accusa era evidente che il giudice aveva suggerito al legale cosa fare per evitare il fallimento. Per il Riesame “Sidoti non ha compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio perché non è irrituale, anzi fa parte delle prerogative del giudice, fornire indicazioni per evitare il fallimento“.

A proposito dei regali, infine, il Riesame evidenzia che Sidoti poteva evitare di accettare i doni di Giammarva, perchè li ha ricevuti inducendo “a ritenere che fossero collegati, causalmente o finalisticamente, all’esercizio della propria funzione“.

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