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Palermo, anche il Tar dice “no” ad Arkus. Ricorso respinto: “Perchè il club…”

Una sospensiva della B come chiesto da Tuttolomondo, spiega il tribunale amministrativo, oltre che immotivata avrebbe causato un danno ai calciatori per un eventuale mancato svincolo

Restano confermati i provvedimenti con i quali gli organi di giustizia sportiva non hanno concesso alla società Us Città di Palermo la licenza nazionale ai fini della partecipazione al campionato di calcio di Serie B 2019/2020, nonchè la dichiarazione con la quale sono stati svincolati i calciatori. È quanto stabilito con un decreto monocratico dal presidente della prima sezione ter del Tribunale amministrativo del Lazio; respinte le richieste cautelari monocratiche urgenti della società sportiva, con fissazione dell’udienza collegiale il prossimo 9 settembre.

Il Tar ha ritenuto che “risulta non contestato dagli atti di causa che la società ricorrente non ha rispettato il termine perentorio stabilito per l’iscrizione al campionato (24 giugno 2019 ), non avendo onorato gli adempimenti richiesti per il certificare il possesso dei requisiti economico-finanziari entro tale data” nonché che “il mancato pagamento di numerose poste debitorie, comprensive, a titolo di elenco esemplificativo, di debiti di carattere fiscale, previdenziale, somme dovute per sanzioni e retribuzioni arretrate, integra, autonomamente, la fattispecie di diniego di iscrizione al campionato, per assenza dei requisiti economico-finanziari“.

In più la presidente di sezione nel decreto in questione ha considerato “che la società ricorrente ha omesso di presentare, nel citato termine perentorio, anche la necessaria fideiussione richiesta a tutte le società quale requisito obbligatorio per l’iscrizione ai campionati di calcio” e che le ragioni di estrema gravità ed urgenza rappresentate per ottenere una misura cautelare monocratica, anche subordinata alla fissazione di una cauzione a carico della stessa società “non sono ravvisabili in quanto il provvedimento di sospensione non porterebbe, in ragione di quanto in precedenza illustrato, all’iscrizione della società al campionato, ma, al contrario, tale misura provocherebbe il mancato svincolo dei giocatori che sarebbero irrimediabilmente pregiudicati, non avendo la possibilità di giocare in altre società”.

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